è composto da numero 9 (nove) membri eletti dall’assemblea dei Soci tra i propri componenti.
Dura in carica per n. 3 (tre) anni e i suoi componenti possono essere rieletti per n.3 (tre) mandati.
L’Organo di Amministrazione dell’ Associazione, in carica dal 2024, è così composto:
Oriana PITTON, Mario VERARDO, Rosalia SALMASO
Maurizia CAMILOTTO (membro esterno), Marco BORTOLIN(membro esterno), Mauro POLESEL
Via Risorgimento 19 “Centro Culturale Ex Macello” 31045 Motta di Livenza (TV)
ART.1
(Denominazione e sede)
E’ costituita, nel rispetto del Codice civile, del D. Lgs. 117/2017 e della normativa in
materia, l’Ente del Terzo Settore denominato: “ASSOCIAZIONE ANZIANI E
PENSIONATI” che sarà integrata con “ASSOCIAZIONE ANZIANI E PENSIONATI
Associazione di Promozione Sociale” o, in breve, “ASSOCIAZIONE ANZIANI E
PENSIONATI APS” a seguito dell’iscrizione nel relativo registro.
Assume la forma giuridica di associazione non riconosciuta, apartitica e
aconfessionale.
L’associazione ha sede legale in piazzetta Campazzo C/o Centro Culturale “Ex
Carceri”, nel Comune di Motta di Livenza – Treviso
Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l’obbligo di
comunicazione agli uffici competenti.
ART.2 (Statuto)
1. L’associazione è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del Decreto
Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione, della legge
regionale e dei principi generali dell’ordinamento giuridico.
2. L’assemblea delibera l’eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la
disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.
ART.3
(Efficacia dello statuto)
Lo statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti all’organizzazione; esso
costituisce la regola fondamentale di comportamento dell’attività della
organizzazione stessa.
ART.4
(Interpretazione dello statuto)
Lo statuto è valutato secondo le regole di interpretazione dei contratti e secondo i
criteri dell’articolo 12 delle preleggi al codice civile.
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ART.5
(Finalità e attività)
1. L’associazione è apartitica, non ha scopo di lucro e svolge attività di promozione e
utilità sociale.
2. L’associazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse
generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche
e di utilità sociale.
3. Le attività che si propone di svolgere in favore dei propri associati, di loro familiari
o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri
associati sono:
a. organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse
sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura
e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al
presente articolo, D. Lgs. 117/2017 art. 5 comma 1 lettera “i”;
b. organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o
religioso, D. Lgs. 117/2017 art. 5 comma 1 lettera “k”;
4. In particolare, per il raggiungimento dello scopo di cui al comma precedente,
l’associazione si propone di:
a) favorire l’attivazione e il mantenimento del benessere psicofisico degli utenti;
b) promuovere relazioni sociali occasionali e continuate fra le persone:
c) promuovere e organizzare la partecipazione degli anziani alle proposte
culturali, ricreative e sportive presenti sul territorio;
d) stimolare e organizzare attività che consentano la produzione creativa;
e) promuovere l’autogestione delle attività sociali, sportive e ricreative da parte
dei partecipanti (es: soggiorni e gite turistiche, tombole o intrattenimenti
sociali, ballo e divertimenti vari, rapporti con le scuole di ogni ordine e grado,
assistenza e aiuto ai bisognosi, ecc.);
f) stimolare ed organizzare la partecipazione a forme di solidarietà rivolte ai
cittadini con problemi;
5. L’Associazione opera nel territorio della Regione Veneto e sì avvale di ogni
strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali e in particolare della
collaborazione con gli enti locali, anche attraverso la stipula di apposite
convenzioni.
6. L’associazione potrà inoltre svolgere qualsiasi altra attività culturale o ricreativa e
potrà compiere qualsiasi operazione economica o finanziaria, mobiliare o
immobiliare, per il migliore raggiungimento dei propri fini.
7. L’associazione potrà, esclusivamente per scopo di autofinanziamento e senza fine
di lucro, esercitare le attività marginali previste dalla legislazione vigente.
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ART.6 (Soci)
Il numero dei soci è illimitato. Possono essere soci dell’associazione, senza alcuna
forma di discriminazione, le persone fisiche che condividono gli scopi
dell’associazione e, mosse da spirito di solidarietà, si impegnano concretamente per
realizzarle.
ART.7
(Ammissione del Socio)
L’ammissione all’associazione è deliberata dall’Organo Amministrativo su domanda
dell’interessato. La deliberazione è comunicata all’interessato ed annotata nel libro
degli associati.
In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo comunica la decisione
all’interessato entro 60 giorni, motivandola. L’aspirante socio può, entro sessanta
giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull’istanza si pronunci
l’assemblea in occasione della successiva convocazione.
L’ammissione a socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.
Ci sono 4 categorie di soci:
ORDINARI: sono coloro che versano la quota di iscrizione annualmente stabilita
dall’Assemblea;
SOCI OPERATIVI: sono soci operativi le persone fisiche che aderiscono
all’associazione prestando un’attività gratuita e volontaria secondo le modalità stabilite
dal consiglio direttivo e versando la quota di iscrizione annualmente stabilita
dall’Assemblea;
SOSTENITORI: sono coloro che oltre alla quota ordinaria, erogano contribuzioni
volontarie straordinarie,
BENEMERITI: sono persone nominate tali dall’Assemblea per meriti particolari
acquisiti a favore dell’Associazione.
Non è ammessa la categoria dei soci temporanei. La quota associativa è intrasmissibile
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ART.8
(Diritti e doveri dei soci)
I soci dell’associazione hanno il diritto di:
• eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
• essere informati sulle attività dell’associazione e controllarne l’andamento;
• essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività
prestata, ai sensi di legge;
• prendere atto dell’ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del
rendiconto economico – finanziario, consultare i verbali;
• votare in Assemblea purché iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati.
Ciascun associato ha diritto ad un voto.
e il dovere di:
• rispettare il presente statuto e l’eventuale regolamento interno;
• svolgere la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo
personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretti ed
esclusivamente per fini di solidarietà;
• versare la quota associativa secondo l’importo annualmente stabilito.
ART.9
(Qualità di volontario)
La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro
subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con
l’associazione.
ART.10
(Perdita della qualità di Socio)
1. La qualità di socio si perde per:
a. decesso;
b. mancato pagamento della quota sociale: la decadenza avviene su decisione
dell’assemblea, previa proposta del consiglio direttivo, trascorsi sei mesi dal
mancato versamento della quota sociale annuale;
c. dimissioni: ogni socio può recedere dall’associazione in qualsiasi momento
dandone comunicazione scritta al consiglio direttivo; tale recesso avrà
decorrenza immediata. Resta fermo l’obbligo per il pagamento della quota
sociale per l’anno in corso;
d. espulsione: l’assemblea delibera l’espulsione su istanza del consiglio direttivo,
previa contestazione degli addebiti e sentito il socio interessato, per atti
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compiuti in contrasto a quanto previsto dal presente statuto o qualora siano
intervenuti gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto
associativo.
2. Gli associati che abbiano comunque cessato di appartenere all’associazione non
possono richiedere i contributi versati e non hanno alcun diritto sul patrimonio
dell’associazione stessa.
3. È comunque ammesso ricorso al giudice ordinario.
ART.11 (Organi sociali)
1. Gli organi dell’associazione sono:
a. Assemblea dei soci,
b. Organo di amministrazione,
c. Presidente,
d. Collegio dei Revisori dei Conti,
e. Collegio dei Probiviri.
2. Tutte le cariche sociali sono assunte a titolo gratuito.
ART.12 (Assemblea)
L’Assemblea è l’organo sovrano dell’associazione ed è composta da tutti i soci.
È convocata almeno una volta all’anno dal Presidente dell’associazione o da chi ne fa
le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 15 giorni prima di quello fissato per
l’adunanza e contenente la data della riunione, l’orario, il luogo, l’ordine del giorno e
l’eventuale data di seconda convocazione. Tale comunicazione può avvenire a mezzo
lettera, fax, e-mail, spedita/divulgata al recapito risultante dal libro dei soci oppure
mediante avviso affisso nella sede dell’associazione.
L’Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei soci o quando
il Consiglio direttivo lo ritiene necessario.
I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.
Delle riunioni dell’assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal
verbalizzante e conservato presso la sede dell’associazione, in libera visione a tutti i
soci.
L’Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata
per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell’associazione. È ordinaria in tutti
gli altri casi.
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ART.13
(Struttura dell’assemblea)
L’assemblea è presieduta dal presidente dell’associazione o in sua assenza dal
vicepresidente o, in assenza di quest’ultimo, da un membro del consiglio direttivo
designato dalla stessa assemblea.
Le funzioni di segretario sono svolte dal segretario dell’associazione o in caso di suo
impedimento da persona, nominata dall’assemblea.
I verbali dell’assemblea saranno redatti dal segretario, e firmati dal presidente e dal
segretario stesso.
Le decisioni prese dall’assemblea, sia ordinaria che straordinaria, impegnano tutti i
soci sia dissenzienti che assenti.
Ogni socio ha diritto di consultare il verbale dei lavori redatto dal segretario e
sottoscritto dal presidente; ha diritto di informazione e di controllo stabiliti dalle
leggi, ha diritto di accesso ai documenti, delibere, bilanci, rendiconti e registri
dell’associazione.
ART.14
(Compiti dell’Assemblea)
L’assemblea:
• determina le linee generali programmatiche dell’attività dell’associazione;
• approva il bilancio di esercizio;
• nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
• nomina e revoca, il soggetto incaricato della revisione dei conti;
• delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove
azione di responsabilità nei loro confronti;
• delibera sull’esclusione degli associati;
• delibera sulle modificazioni dello statuto;
• approva il regolamento dei lavori assembleari;
• delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione
dell’associazione;
• delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dallo statuto alla sua
competenza.
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ART.15
(Validità Assemblee)
L’assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente
la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da
tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti.
Le deliberazioni dell’assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti,
sono espresse con voto palese tranne quelle riguardanti le persone e la qualità delle
persone o quando l’Assemblea lo ritenga opportuno.
L’assemblea straordinaria approva eventuali modifiche allo statuto con la presenza
di 3/4 dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti; scioglie
l’associazione e ne devolve il patrimonio col voto favorevole di 3/4 dei soci.
ART.16
(Organo di amministrazione)
L’organo di amministrazione è composto da numero 9 (nove) membri eletti
dall’assemblea tra i propri componenti.
Dura in carica per n. 3 (tre) anni e i suoi componenti possono essere rieletti per n.3
(tre) mandati. Si applica l’articolo 2382 del codice civile. Al conflitto di interessi
degli amministratori si applica l’articolo 2475-ter del codice civile. È ammessa la
possibilità che uno o più amministratori siano scelti tra gli appartenenti alle diverse
categorie di associati.
L’organo di amministrazione nella sua prima riunione elegge tra i propri
componenti il Presidente e due Vice Presidenti.
L’organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la
maggioranza dei componenti.
Compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente
demandati all’Assemblea; redige e presenta all’assemblea il rapporto annuale
sull’attività dell’associazione, il rendiconto consuntivo e preventivo.
Compete all’organo di amministrazione:
1. compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
2. fissare le norme per il funzionamento dell’Associazione;
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3. sottoporre all’approvazione dell’Assemblea il bilancio preventivo
possibilmente entro la fine del mese di dicembre e comunque con il bilancio
consuntivo entro i primi 6 mesi dell’anno successivo all’anno interessato;
4. determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute
nel programma generale approvato dall’Assemblea, promuovendo e
coordinando l’attività e autorizzando la spesa;
5. eleggere il Presidente e i vice Presidenti;
6. nominare il Segretario e il Tesoriere che può essere scelto anche tra le
persone non componenti il Consiglio direttivo oppure anche tra i non
aderenti;
7. accogliere o respingere le domande degli aspiranti aderenti;
8. ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del
Consiglio adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;
9. istituire gruppi a sezioni di lavoro i cui coordinatori, se non hanno altro
diritto a voto deliberativo, possono essere invitati a partecipare alle riunioni
del Consiglio e alle Assemblee con voto consultivo
ART.17
(Cariche Sociali)
1) Presidente
Il Presidente ha la legale rappresentanza dell’associazione, presiede
l’organo di amministrazione e l’assemblea; convoca l’assemblea dei soci
e l’organo di amministrazione sia in caso di convocazioni ordinarie che
straordinarie.
Il presidente dura in carica quanto l’organo di amministrazione e cessa
per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale
revoca decisa dall’assemblea, con la maggioranza dei presenti.
Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il presidente convoca
l’assemblea per l’elezione del nuovo presidente e dell’organo di
amministrazione.
Il presidente svolge l’ordinaria amministrazione sulla base delle direttive
di tali organi, riferendo all’organo di amministrazione in merito all’attività
compiuta.
2) Vice Presidente
Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione
ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell’esercizio delle sue funzioni.
3) Segretario
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a. raccoglie ed ordina tutti i documenti relativi all’Associazione e alle
sue attività;
b. stende il verbale delle riunioni dell’Assemblea e del Consiglio;
c. in collaborazione con il Presidente cura i rapporti con i vari Enti ed
Associazioni ;
d. mantiene aggiornato il registro dei Soci;
e. prepara gli avvisi ai Soci per le varie attività.
4) Tesoriere
raccoglie e ordina tutti i documenti contabili con le relative giustificazioni
previste per la contabilità dei Circoli Privati:
a. raccoglie numerandole, le fatture ricevute;
b. cura l’inventario degli eventuali beni;
c. provvede, su disposizione del Presidente o del Vice Presidente, ai
movimenti di denaro con banche e fornitori:
d. tiene aggiornata la situazione di cassa per poterla illustrare, se
richiesta, alle riunioni dell’organo di amministrazione o ai Revisori
dei Conti;
e. redige il Bilancio Preventivo e il Conto Consuntivo annuale.
5) Consiglieri
a. partecipano a tutte le riunioni, collaborano con pareri, suggerimenti e
proposte alla stesura e alla realizzazione dei programmi associativi:
b. assumono incarichi che di volta in volta vengono loro assegnati dal
Presidente o dall’Organo Amministrativo
ART.18
(Collegio dei Probiviri)
1) È costituito da tre membri, eletti dall’Assemblea generale fra i Soci
regolarmente iscritti all’Associazione
2) Il Mandato ha la durata di 3 anni ed è possibile essere rieletti.
3) Colui che raccoglie il maggior numero di voti assume la carica di
Presidente.
4) Fermo restando la garanzia del contraddittorio:
a. dirime le controversie tra gli associati, sorte nell’ambito delle attività
dell’Associazione, nonché quelle che possono sorgere
nell’applicazione dello statuto;
b. esprime parere vincolante di legittimità sui regolamenti attuativi
dello statuto;
c. accerta le eventuali cause di incompatibilità di coloro che ricoprano
cariche o incarichi associativi;
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d. esercita, su istanza di parte, l’azione disciplinare nei casi di
violazione dello statuto, dei regolamenti e delle direttive associative
e può irrogare, secondo la gravità, le seguenti sanzioni:
– Ammonimento orale;
– Ammonimento scritto;
– Proposta di Espulsione dall’Associazione
e. Ad eccezione della Proposta di Espulsione, i provvedimenti sono
immediatamente operativi; tuttavia gli interessati possono
impugnarle innanzi all’Assemblea generale, nella prima seduta
ordinaria utile.
ART.19
(Collegio dei Revisori dei Conti)
È costituito da tre membri, nominati dall’Assemblea generale tra Soci e Non Soci
che accettano di prestare la loro opera in forma assolutamente gratuita.
1) Controllano la regolare tenuta della contabilità e in particolare le giustificazioni
di spesa con la consistenza di cassa e comunque tutti gli adempimenti previsti
dalle leggi.
2) Redigono la relazione al rendiconto annuale.
3) Di tutte le riunioni dovrà essere redatto il Verbale, le decisioni saranno a
maggioranza assoluta
ART.20
(Risorse Economiche)
Le risorse economiche dell’associazione sono costituite da:
– quote associative;
– contributi pubblici e privati;
– donazioni e lasciti testamentari;
– rendite patrimoniali;
– attività di raccolta fondi;
– rimborsi da convenzioni;
– ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.
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ART.21
(Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio)
L’associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di
gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell’art. 8
comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l’obbligo di utilizzare il patrimonio,
comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per
lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento delle finalità
previste.
ART.22 (Bilancio)
I documenti di bilancio dell’Organizzazione sono annuali e decorrono dal primo
gennaio di ogni anno. Sono redatti ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017
e delle relative norme di attuazione.
Il bilancio è predisposto dall’organo di amministrazione e viene approvato
dall’assemblea ordinaria entro 6 mesi dalla chiusura dell’esercizio cui si riferisce il
consuntivo.
ART.23
(Personale retribuito)
L’associazione di promozione sociale può avvalersi di personale retribuito nei limiti
previsti dall’art. 36 del D. Lgs. 117/2017.
I rapporti tra l’associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e
da apposito regolamento adottato dall’organizzazione.
ART.24
(Assicurazione dei volontari)
I soci volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie,
infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell’art. 18 del D. Lgs.
117/2017.
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ART.25
(Scioglimento e devoluzione del patrimonio)
L’eventuale scioglimento dell’Associazione sarà deciso soltanto dall’assemblea
straordinaria con le modalità di cui all’art. 15. In tal caso, il patrimonio residuo è
devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore,
secondo quanto previsto dall’art. 9 del D. Lgs. 117/2017.
ART.26
(Disposizioni finali)
Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente statuto si applicano le
disposizioni previste dal Codice civile e dalle leggi vigenti in materia.
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